Piemonte
La normativa relativa all’accreditamento, approvata nel 2006, è stata oggetto di periodiche modifiche ed integrazioni che ne hanno confermato la validità pur in un processo evolutivo; il quadro normativo è quindi molto articolato.
Il dispositivo regionale riguarda la formazione e non prevede facilitazioni per altre tipologie di accreditamento quali servizi al lavoro e individuazione e validazione delle competenze. Al contrario, la normativa regionale che disciplina l’individuazione degli organismi titolati per l’erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze prevede che i richiedenti debbano essere già in possesso dell’accreditamento per la formazione.
Di seguito le principali caratteristiche del sistema regionale:
- L’accreditamento riguarda l’organismo e le sue sedi operative.
- Le macrotipologie di accreditamento sono: formazione volta all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica professionale; formazione superiore; formazione continua; offerta sussidiaria IeFP; orientamento. Sono inoltre definite alcune tipologie specifiche: all’interno di ogni macrotipologia sono individuati anche requisiti necessari per alcune tipologie particolari d’utenza (formazione per l’area dello svantaggio, per l’handicap, per adulti disoccupati) e per tipologie specifiche di formazione (a domanda individuale, per gli apprendisti, a distanza, lauree).
- Oltre all’accreditamento ordinario è previsto un accreditamento provvisorio rivolto a organismi o a sedi operative di nuovo accreditamento che non dispongono dei requisiti relativi ai criteri di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate e di interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.
- L’accreditamento è richiesto anche per i corsi riconosciuti.
- La certificazione di qualità è facoltativa, tuttavia gli organismi in possesso della certificazione ISO 9001:2015 possono essere accreditati con un iter abbreviato che esclude la verifica dei requisiti già controllati in sede di certificazione.