cp 2011
1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA
- 1.1 - Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
- 1.1.2 - Direttori, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e ricerca
- 1.1.2.3 - Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle università, degli enti di ricerca e nella sanità
- 1.1.2.3.1 - Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici
- 1.1.2.3.2 - Rettori di università, direttori di istituzioni dell'Alta Formazione e di enti di ricerca
- 1.1.2.3.3 - Direttori generali ed equiparati nella sanità
- 1.1.2.3.4 - Direttori generali ed equiparati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali
- 1.1.2.3.5 - Sovrintendenti al patrimonio culturale nazionale
1.1.2.3 - Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle università, degli enti di ricerca e nella sanità
Le professioni classificate in questa categoria dirigono grandi strutture dell'amministrazione statale e locale, delle università, degli enti di ricerca e del Servizio Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri agli organi cui fanno riferimento, curano l'attuazione dei programmi e delle politiche adottando e definendo le modalità organizzative e le risorse necessarie alla loro realizzazione, esercitando poteri di spesa e attribuendo ai dirigenti subordinati le responsabilità di progetti nonché le risorse necessarie a realizzarli, verificandone e controllandone le attività rispetto agli obiettivi fissati e mantenendo la responsabilità della gestione e dei risultati raggiunti.