nup 2006
- 1.1 - Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti amministrativi e giudiziari della pubblica amministrazione e di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
- 1.1.2 - Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti dell'amministrazione statale ed equiparati
- 1.1.2.4 - Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni sanitarie
- 1.1.2.4.1 - Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici e degli enti locali
- 1.1.2.4.2 - Direttori delle istituzioni scolastiche, delle università e degli enti di ricerca
- 1.1.2.4.3 - Direttori generali ed equiparati delle istituzioni sanitarie
1.1.2.4 - Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni sanitarie
I direttori generali, dipartimentali ed equiparati qui classificati dirigono grandi strutture dell'amministrazione statale e locale, delle aziende autonome, delle Università, degli Enti di Ricerca e del Servizio Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri agli organi cui fanno riferimento, curano l'attuazione dei programmi e delle politiche adottando e definendo le modalità organizzative e le risorse necessarie alla loro realizzazione, esercitando poteri di spesa e attribuendo ai dirigenti subordinati le responsabilità di progetti nonchè le risorse necessarie a realizzarli, verificandone e controllandone le attività rispetto agli obiettivi fissati e mantenendo la responsabilità della gestione e dei risultati raggiunti. Rientrano in questa categoria professionale i Rettori delle Università e i Presidenti e i componenti dei Consigli di Amministrazione degli Enti e delle Istituzioni così organizzate, quando la carica costituisce attività lavorativa prevalente.
