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La normativa regionale, approvata nel 2022, disciplina sia l’accreditamento per la formazione professionale sia quello per i servizi al lavoro. I due settori hanno in comune requisiti relativi ad aspetti giuridici e finanziari, sistema qualità e modelli organizzativi, affidabilità economico finanziaria, relazioni con il territorio. Per quanto riguarda l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nel sistema di accreditamento per la formazione sono previste due figure di presidio: il Responsabile del riconoscimento dei crediti formativi e il Responsabile della certificazione delle competenze.

Di seguito le principali caratteristiche del sistema regionale:

  • Nell’Albo dei soggetti accreditati sono previste due Sezioni. La Sezione A è omnicomprensiva e comprende soggetti che offrono: a) percorsi di secondo ciclo per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, di durata triennale, quadriennale e di quarto anno cui consegue un diploma professionale; b) percorsi di specializzazione tecnica superiore; c) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo erogati dagli Istituti Tecnici Superiori che durano quattro o sei semestri; d) corso annuale integrativo, realizzato dalle istituzioni formative di intesa con gli Istituti Professionali ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’accesso all’università, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante. La Sezione B riguarda i soggetti che offrono solo i percorsi formativi di tipologia e) specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.
  • L’accreditamento è richiesto anche per i corsi riconosciuti.
  • La Regione prevede un accreditamento provvisorio che ha validità immediata e permette all’organismo di dare avvio alle attività formative; nei successivi 60 giorni dalla ricezione della domanda, la Regione effettua la verifica del possesso dei requisiti dichiarati e dispone l’accreditamento definitivo con l’iscrizione dell’organismo nella relativa Sezione dell’Albo dei soggetti accreditati.
  • La certificazione di qualità è obbligatoria al momento della richiesta di accreditamento.
ProvvedimentoOggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 6696 del 18/07/2022Approvazione di procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro
Delibera di Giunta Regionale n. 7180 del 17/10/2022Disposizioni transitorie per l’accreditamento fino al 31.12.2023 ai sensi della DGR 6696/2022
Decreto n. 15225 del 25/10/2022Approvazione di requisiti e modalità operative per l’iscrizione all’Albo degli enti accreditati – Sezione B
Decreto n. 15516 del 28/10/2022Approvazione di requisiti e modalità operative per l’iscrizione all’Albo degli enti accreditati – Sezione A