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La normativa regionale, introdotta nel 2001 e oggetto di successive integrazioni, disciplina solo l’accreditamento per la formazione professionale; vi sono alcune sinergie con l’accreditamento per i servizi al lavoro: la dimostrazione di alcuni parametri connessi alla natura giuridica e all’affidabilità economico-finanziaria dei soggetti già accreditati per la formazione non viene richiesta per l’accreditamento ai servizi al lavoro.
Di seguito le principali caratteristiche del dispositivo regionale:
- L’accreditamento riguarda l’organismo e le sue sedi operative.
- Le macrotipologie di accreditamento sono: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua; a queste si aggiungono alcune tipologie specifiche, quali Botteghe-Scuola, Interventi assistiti con gli animali (IAA) e Assistente di studio odontoiatrico (ASO) concesse ad organismi accreditati per le macrotipologie formazione superiore e formazione continua e in possesso di ulteriori requisiti.
- Sono previste due tipologie di accreditamento: accreditamento provvisorio, di durata biennale, per sedi di recente costituzione; accreditamento definitivo, di durata triennale, rilasciato alla scadenza del biennio di accreditamento provvisorio oppure per sedi che hanno già svolto attività formative.
- Il dispositivo di accreditamento si applica anche alle attività riconosciute.
- È previsto un sistema premiante/penalizzante basato su un meccanismo a punti. Ad ogni organismo accreditato viene assegnato, al moneto dell’accreditamento, un monte crediti standard; oltre a questo può essere attribuito un monte crediti aggiuntivo connesso alla corretta gestione degli interventi formativi finanziati. Nel caso invece si rilevino irregolarità nella gestione dei corsi si procede alla sottrazione di punti secondo specifiche tabelle. Il punteggio posseduto dall’organismo accreditato costituisce indicatore di valutazione nell’ambito della valutazione delle proposte progettuali.
- La certificazione di qualità è facoltativa; l’organismo certificato può accede ad una procedura semplificata di verifica annuale del mantenimento dei requisiti.
- Per la verifica delle credenziali professionali gli operatori devono richiedere una certificazione alla regione: un nucleo di valutazione valuta la documentazione comprovante le esperienze e rilascia la certificazione in relazione a standard di competenze.