Per saperne di più di professioni regolamentate

professioni regolamentate

Nell’ Atlante sono raccolte le professioni, la formazione e le attività riservate, così come definite ai sensi del Decreto ministeriale 5 gennaio 2021 e navigabili in base alla referenziazione ai SEP. È importante evidenziare che tale referenziazione non ha alcun effetto diretto sulle professioni, né in termini di contenuti, né sulla relazione diretta con le classificazioni ISTAT CP 2021 e ATECO 2007. 

L’associazione di una professione regolamentata alle ADA non implica automaticamente che tutte le attività descritte all’interno dell’ADA siano riservate esclusivamente a tale professione. Pertanto, non è applicabile in modo meccanicistico il principio della totale corrispondenza, secondo cui “tutte le attività tracciate nell’ADA sono riservate a una professione regolamentata”. All’interno di una singola ADA possono infatti coesistere attività riservate “in esclusiva” alla professione regolamentata (anche se non ancora esplicitamente identificate e contrassegnate come tali in Atlante), attività non riservate e attività condivise con altre professioni regolamentate.

Le fattispecie definite ai sensi del Decreto ministeriale 5 gennaio 2021 sono:

“Professione regolamentata”: 1) l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l’accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l’attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini 8 della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all’Allegato I del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 

“Formazione regolamentata”: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all’esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.

“Attività di lavoro riservata”: attività riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile nonché alle figure ausiliare delle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Nella sezione “Professioni, formazione e attività regolamentate”, le professioni, le attività ed i percorsi formativi regolamentati sono definiti secondo alcuni di molteplici e possibili principi classificatori (anche secondo il principio di relazione uno a molti: una professione può aderire a diverse fattispecie) di seguito presentati:

  • Professioni/attività/formazione regolamentate afferenti alla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e s.m.i. recepite nell’ordinamento nazionale. Al presente sono oggetto della Direttiva professioni ed attività regolamentate, fra loro molto diversificate per ordinamento giuridico nazionale, contenuto e autorità competente per il riconoscimento del titolo professionale. L’elenco di tali professioni è reperibile nei data base della Commissione Europea e del Dipartimento affari europei – Presidenza Consiglio dei Ministri.
    Nell’elenco delle professioni soggette alla Direttiva 2005/36/CE e s.m.i. sono ricomprese:
    – tutte le professioni organizzate in Ordini o Collegi;
    – un insieme di professioni sportive, che vedono il CONI quale autorità competente;
    – un insieme di professioni che rimandano direttamente a competenze dello Stato;- un insieme di professioni ed attività  la cui formazione regolamentata rientra nella competenza delle Regioni.
  • Professioni e attività regolamentate per il cui esercizio è necessario il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o terziaria  (a titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito o del Ministero dell’Università e della Ricerca).
  • Professioni e attività regolamentate il cui esercizio è previsto successivamente alla frequenza di corsi di formazione e/o al superamento di esami a titolarità di istituzioni e soggetti pubblici nazionali (ed eventuali loro emanazioni territoriali). Sono ricomprese in questa tipologia, a titolo di esempio,  le professioni sportive, che vedono il CONI quale autorità competente, la Guida Turistica la cui abilitazione prevede il superamento di un esame stabilito dal Ministero del Turismo.
  • Professioni, attività e percorsi formativi a titolarità regionale, regolamentati sulla base di leggi o normativa derivata, in principio di rango nazionale, che demanda a legislazione regionale la disciplina delle stesse, direttamente o attraverso accordi siglati in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni. Gli Accordi siglati in Conferenza Stato – Regioni o  Conferenza delle Regioni,  normano prevalentemente i percorsi formativi obbligatori di competenza regionale necessari per ottenere l’abilitazione all’esercizio di una  professione/attività o per accedere all’esame abilitante, non necessariamente di  competenza regionale (a titolo di esempio “Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore”  ove la formazione obbligatoria è competenza delle Regioni mentre l’esame di abilitazione è competenza del Ministero dei Trasporti per il tramite di organismi territoriali). Le professioni o attività regolamentate a competenza formativa regionale possono prevedere anche una titolarità nazionale, a titolo di esempio l’Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, la cui abilitazione è conseguibile sia con percorso formativo regionale regolamentato che con diploma di laurea o diploma tecnico. Esistono infine attività regolamentate a titolarità esclusivamente regionale, sulla base di specifiche norme da essi adottate.
  • Professioni che richiedono l’iscrizione a Ordini o Collegi: professioni il cui esercizio è possibile solo a seguito di iscrizione ad un Ordine o un Collegio secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e successive modifiche e integrazioni. Tali professioni prevedono il possesso  di un titolo di istruzione secondaria superiore o terziaria ed in molti casi il superamento di un esame di stato
  • Qualificazione internazionale: qualificazione, rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito (associazione, organizzazione, settore o impresa) o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un Paese e include i risultati dell’apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale (Fonte: Raccomandazione UE su quadro europeo EQF, 22 maggio 2017)